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Ecobonus infissi 50% 2022 – scopri come ottenerlo e quando richiederlo.

Nel 2022 sono previste tre modalità differenti per usufruire delle detrazioni sugli infissi: l’ecobonus, il bonus ristrutturazione e il superbonus 110%.

Oggi approfondiamo le caratteristiche dell’Ecobonus 50% 2022 per quanto riguarda gli infissi. Ricordiamo che anche nel 2022 è possibile usufruire della detrazione fiscale dell’Ecobonus solo per sostituire i propri infissi già esistenti, ma non per comprarli ex-novo.

Inoltre, rientrano nei casi ammissibili per la detrazione solo gli interventi che apportano un aumento delle performance energetiche dell’immobile in termini di efficienza termica.

Quali elementi posso sostituire per ottenere il bonus infissi 50% 2022?

  • finestre
  • porte finestre
  • porte di ingresso
  • persiane
  • tende da sole solo se orientate a nord
  • avvolgibili
  • tapparelle.

Per beneficiare della detrazione del 50% è necessario che le parti sostituite delimitino un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e che garantiscano un valore di conduttività termica minore o uguale al limite stabilito per le fasce climatiche delle differenti zone.

Ricordiamo che l’importo massimo detraibile dei serramenti al metro quadro varia da 550 euro nelle zone A, B e C a 750 euro dalla D alla F. Per quanto riguarda le finestre il limite di spesa per la sostituzione è di 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per Quali Edifici Si Può Beneficiare bonus infissi 50% 2022?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

  • esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di impianto di climatizzazione invernale.

Riepilogando:

Requisiti Richiesti per ottenere l’Ecobonus infissi 50% 2022

  • Lo ripetiamo, l’intervento soggetto a detrazione deve configurarsi come sostituzione, e non acquisto ex-novo.
  • Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;

I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:

  • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
  • inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).